Condizioni generali di contratto
1. Oggetto
1.1. Oggetto del presente accordo è la prestazione da parte di CVing dei servizi così come individuati nel pacchetto selezionato dal Cliente.
1.2. Il Cliente prende atto e accetta che non costituisce, tra l’altro, oggetto del Contratto il conseguimento di un determinato risultato bensì lo svolgimento, da parte di CVing, di un’attività adeguata e professionale rispetto ai servizi offerti. Di conseguenza, il mancato conseguimento del predetto risultato non costituirà di per sé inadempimento di CVing, il quale sarà valutato in base al canone della diligenza da quest’ultima impiegata.
1.3. Il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare i Termini e Condizioni disponibili al presente link: https://it.indeed.com/legal?hl=it&redirect=true#publishers.
1.4. Ove fossero compresi i servizi Glassdoor, il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare i Termini e Condizioni disponibili ai seguenti link: https://www.glassdoor.ie/about/terms ; https://media.glassdoor.com/misc/Glassdoor_Terms_03-2018.pdf.
2. Durata
2.1. Il presente accordo decorrerà dalla data di invio della conferma d’ordine al Cliente, e avrà la durata definita nel pacchetto selezionato dal Cliente decorrente dall’effettiva attivazione dei servizi.
2.2. CVing si riserva comunque la possibilità di recedere dal presente accordo mediante comunicazione da inviarsi a mezzo pec con preavviso di 15 giorni.
3. Obblighi delle parti
3.1. CVing si impegna a svolgere i servizi con adeguata preparazione e professionalità.
3.2. CVing svolgerà le prestazioni convenute in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza gerarchica e potrà determinare liberamente, con gestione a proprio rischio, le modalità operative mediante le quali erogare i servizi, fermo quanto disposto dal punto che precede.
3.3. In ogni caso, nessuna responsabilità, comunque denominata, potrà essere imputata a CVing in caso di impossibilità, anche temporanea, di fruizione dei Servizi dovuta a:
- bug dei sistemi operativi delle piattaforme, dei siti web e/o dei social network utilizzati;
- update e/o modifiche degli algoritmi dei motori di ricerca;
- allungamento delle tempistiche di analisi delle campagne marketing, imputabile agli enti che hanno in gestione motori di ricerca, servizi di posta elettronica e/o social network utilizzati;
- attuazione di strategie richieste dal Cliente, rispetto alle quali CVing agisce in qualità di mero nudus minister, senza adoperare alcuna propria specifica competenza intellettuale.
3.4. Viene convenuto e precisato che, salvo i casi di dolo e colpa grave, CVing non sarà responsabile per i danni diretti e indiretti di qualsiasi natura che il Cliente possa, o terzi possano, subire in relazione al o in dipendenza del presente accordo.
3.5. Al fine di favorire l’adempimento di CVing e/o di non rendere lo sforzo necessario a tale adempimento più gravoso e/o oneroso del normale, il Cliente si impegna a garantire a CVing la propria massima collaborazione, nonché quella di tutti i soggetti di cui il Cliente stesso si avvalga a qualunque titolo, ed a comunicare tempestivamente a CVing qualsiasi notizia o informazione anche solo potenzialmente rilevante per le finalità sopracitate.
4. Corrispettivo
4.1. Il Cliente si impegna a versare a CVing il corrispettivo definito nel relativo pacchetto, con le modalità ed entro e non oltre i termini indicati da Cving.
4.2. In caso di inadempimento – anche parziale – da parte del Cliente agli obblighi ivi dedotti, CVing avrà facoltà di non attivare e/o sospendere l’esecuzione dei servizi.
4.3. Il Cliente rinuncia espressamente a proporre qualunque eccezione e/o contestazione nei confronti di CVing senza aver prima adempiuto ai propri obblighi di versamento del corrispettivo ai sensi del presente articolo.
5. Affidamento a terzi
5.1. Il Cliente prende atto e acconsente sin d’ora che, per il regolare adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto, CVing potrà avvalersi di collaboratori a qualsiasi titolo e/o di società terze di adeguata professionalità; resta inteso che CVing sarà responsabile dell’operato dei terzi di cui eventualmente si avvarrà.
6. Proprietà industriale e intellettuale
6.1. Ove il presente accordo preveda la produzione di contenuti da parte di CVing, il Cliente prende atto e accetta che non gli viene trasferito ad alcun titolo alcun diritto di utilizzazione economica in merito a quanto realizzato da CVing, che rimane di proprietà esclusiva di CVing stessa e/o dei legittimi titolari, avendone il Cliente stesso solo la disponibilità in uso limitatamente al periodo, alle condizioni e alle modalità di cui al presente accordo.
6.2. Fermo quanto sopra, CVing concede al Cliente una licenza d’uso dei contenuti realizzati ai sensi del presente accordo; tale licenza deve intendersi gratuita, non esclusiva, incedibile e non sublicenziabile, e rimarrà valida ed efficace anche successivamente alla cessazione, per qualunque causa, del presente accordo, fermo restando la possibilità di revoca della stessa da parte di CVing con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in tale caso, sarà onere del Cliente rimuovere tempestivamente dai propri canali social ufficiali ogni riferimento a quanto qui licenziato.
7. Trattamento dei dati personali e riservatezza
7.1. Le parti dichiarano di aver preso visione delle reciproche informative sul trattamento dei dati personali relativamente al trattamento dei dati personali necessari al fine della stipula contrattuale. Il Cliente dichiara inoltre che i dati verranno trattati da Indeed e Glassdoor secondo quanto previsto dall’HR Tech Privacy Policies disponibile al seguente link (https://hrtechprivacy.com/).
7.2. Nell’esecuzione del presente accordo, non sussiste da parte di CVing un trattamento di dati personali per conto del Cliente; trova tuttavia applicazione, tra il Cliente e Indeed e Glassdoor, quanto previsto nel Contratto per il trattamento dei dati, reso disponibile al seguente link: https://it.indeed.com/legal#dpa.
7.3. Le parti si impegnano a considerare e trattare i dati e le informazioni di cui dovessero venire comunque a conoscenza in relazione al presente accordo come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza, in ottemperanza alla normativa applicabile.
8. Legge applicabile e foro competente
8.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana e, per quanto ivi non previsto, si rinvia alle norme del codice civile e della vigente normativa che regolano la materia.
8.2. Le parti concordano che qualsiasi controversia, sorta da o in relazione al presente accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.
9. Clausole finali
9.1. Nessuna integrazione, aggiunta, variazione, esonero, modifica dei termini del presente accordo sarà considerata valida, salvo che non sia stata concordata per iscritto e sottoscritta dalle parti.
9.2. Il presente accordo annulla e sostituisce ogni diversa e precedente pattuizione intercorsa tra le Parti avente il medesimo oggetto.